Cambia il quadro normativo dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104, con un ampliamento significativo dei diritti per i lavoratori affetti da gravi patologie o con figli in condizioni simili. A partire dal 1° gennaio 2026, sarà possibile usufruire di 10 ore aggiuntive di permesso retribuito all’anno, da sommare a quelle già garantite dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le ore extra saranno accessibili solo su prescrizione medica e consentiranno ai beneficiari di dedicarsi a visite specialistiche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, oltre che a trattamenti medici ricorrenti. Questo ampliamento coinvolge sia i lavoratori del settore pubblico che privato, a condizione che siano affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da patologie croniche o invalidanti, anche rare, che comportino un’invalidità civile pari o superiore al 74%.
La misura si estende anche ai genitori di minori in analoghe condizioni cliniche. Anche in questo caso, per usufruire dei permessi, è necessario che il figlio sia affetto da una malattia oncologica o invalidante, riconosciuta con un grado di invalidità non inferiore al 74%.
Per accedere a questi benefici resta indispensabile il riconoscimento ufficiale dello stato di disabilità, ottenuto attraverso la certificazione dell’invalidità civile. La soglia minima è del 33%, al di sotto della quale non sono previsti vantaggi legati alla legge 104. La valutazione viene effettuata sulla base delle tabelle stabilite dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, che definiscono il grado di riduzione della capacità lavorativa.
Sul fronte dei congedi non retribuiti, viene ribadita la possibilità di usufruire di un’assenza dal lavoro fino a due anni, in forma continuativa o frazionata. In questo periodo, il lavoratore conserva il diritto al posto, ma non percepisce retribuzione e non può svolgere altre attività professionali. La richiesta può essere formalizzata con un certificato di malattia elettronico, rilasciato dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in struttura pubblica o convenzionata.
Una volta terminato il congedo, si ha diritto a un accesso prioritario allo smartworking, in modo da favorire il reinserimento graduale del lavoratore. Questo diritto si applica soprattutto nei casi in cui l’assenza sia avvenuta al termine del cosiddetto “periodo di comporto”, ossia la soglia massima di assenza giustificata prima che il datore di lavoro possa interrompere il rapporto lavorativo. Tale periodo varia: da 3 a 6 mesi per il settore privato – salvo accordi più favorevoli nei contratti collettivi – e fino a 18 mesi nel triennio per il settore pubblico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Anche i lavoratori autonomi sono interessati dalle nuove disposizioni. In caso di malattia, gravidanza o infortunio, è prevista la sospensione dell’attività lavorativa continuativa con il committente fino a un massimo di 300 giorni annui, rispetto ai 150 attualmente riconosciuti dalla normativa. Tuttavia, durante questo periodo non è previsto alcun corrispettivo, e la richiesta di sospensione deve essere presentata direttamente dal lavoratore.